Disciplinare Vermentino di Sardegna DOC - D.P.R. 23.2.1988
Vermentino di Sardegna
Disciplinare di produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Vermentino di Sardegna" è
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Vermentino di Sardegna" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Vermentino. E' ammessa la presenza
fino a un massimo del 15% di uve provenienti da altri vitigni ad uve bianche
"raccomandate e autorizzate" per le singole province, con esclusione
dei vitigni aromatici. I conduttori aventi vigneti iscritti all'albo dei vigneti
per la produzione della Doc "Vermentino di Gallura", riconosciuta con
Dpr 24 marzo 1975, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione
delle uve, prevista dall'articolo 11 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930, per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata "Vermentino di
Sardegna", qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte sul territorio della regione Sardegna.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
del vino "Vermentino di Sardegna" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni
male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune
attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla
falda acquifera e infine i terreni situati oltre i 600 metri s.l.m. I sesti di
impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da
consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte. E'
vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La
resa massima delle uve non dovrà superare i q.li 200 per ettaro in coltura
specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite massimo. Fermo restando il limite
sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite e a una produzione unitaria
media di kg 7 per ceppo. La resa massima delle uve in vino Doc "Vermentino
di Sardegna" non deve essere superiore al 65%; qualora la resa uva-vino
superi tale limite, l'eccedenza non avrà diritto alla Doc. Annualmente con
proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto
conto delle condizioni ambientali e di coltura, la Regione Sardegna può fissare
un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione inferiore a quelli
stabiliti nel presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole
zone geografiche, dandone comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste ed agli organi di vigilanza.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare al vino "Vermentino di Sardegna" una
gradazione alcolica minima complessiva naturale di 10. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della
zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Il vino "Vermentino di Sardegna" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: dal bianco
carta al giallo paglierino tenue, con leggeri riflessi verdolini, brillante; -
odore: profumo caratteristico delicato e gradevole; - sapore: secco (zuccheri
ridotti fino a 4 g/l); amabile (zuccheri ridotti fino a 20 g/l); sapido, fresco,
acidulo, con leggero retrogusto amarognolo; - gradazione alcolica minima
complessiva: 10,5 di cui almeno 9,5 svolti; - acidità totale minima: 4,5 per
mille; - estratto secco netto minimo: 14 per mille. E' facoltà del ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
E' ammesso il Vermentino di Sardegna Spumante di qualità, che all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: -
spuma: intensa con perlage fine e persistente; - colore: dal bianco carta al
giallo paglierino tenue, con leggeri riflessi verdolini; - odore: profumo
caratteristico delicato e gradevole; - sapore: secco o amabile, sapido, fresco,
con retrogusto amarognolo; - alcol minimo: 11 gradi complessivi, di cui almeno
10 svolti; - acidità totale minima: 5 per mille; - estratto secco netto minimo:
14 per mille. E' in facoltà del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali
o marchi privati purché non traggano in inganno l'acquirente. Sono
obbligatorie: a) l'indicazione del termine amabile per il Vermentino di Sardegna
che ne ha le caratteristiche; b) le indicazioni prescritte per gli spumanti di
qualità dai regolamenti comunitari.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine controllata "Vermentino di
Sardegna" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio
1963, n. 930
Fonte: Regione
Autonoma della Sardegna (.pdf) - consultato il 09.07.2008